Come si manifesta la volontà di donazione?
Il principio del silenzio assenso (capo II, Legge 1 aprile 1999, n. 91) non è ancora applicato, in quanto non è stata ancora costituita un’anagrafe informatizzata dei cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale che permetta la notifica ad ogni cittadino, da parte di un Pubblico Ufficiale, di un modulo per la dichiarazione di volontà in cui si informa lo stesso che, in mancanza di una esplicita dichiarazione, si presume il consenso alla donazione.
In questo periodo transitorio la legge stabilisce il principio del consenso o dissenso esplicito, per cui a chiunque è data la possibilità di dichiarare validamente la propria volontà scegliendo una delle modalità di seguito indicate:
– il tesserino blu inviato dal Ministero della Sanità nel maggio 2000 da portare sempre con sé;
– la registrazione della volontà effettuata presso gli appositi sportelli delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni;
– una dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti scritta su un comune foglio bianco che riporti nome, cognome, data e luogo di nascita, data e firma;
– la tessera o l’atto olografo dell’A.I.D.O.
In mancanza di una esplicita dichiarazione espressa in vita, i familiari (coniuge non separato o convivente more uxorio o figli maggiorenni o genitori) possono presentare opposizione scritta al prelievo durante il periodo di accertamento di morte.
L’opposizione non è consentita se dai documenti personali di cui sopra o dalle dichiarazioni depositate presso le ASL di appartenenza, risulta che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e tessuti.
Il prelievo non ha luogo se viene presentata una dichiarazione del potenziale donatore, contraria alla donazione, successiva alla precedente dichiarazione favorevole.
Cosa devo fare per ISCRIVERMI all’A.I.D.O.?
Per aderire all’A.I.D.O. è sufficiente seguire le istruzioni riportate alla pagina INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’A.I.D.O.
I minorenni possono iscriversi all’AIDO?
No, secondo la Legge n. 91 del 1 Aprile 1999 i minorenni non possono essere iscritti come donatori di organi. Prima dell’approvazione di tale legge questo era possibile, ma dal 1999 l’A.I.D.O. ha dovuto procedere ad una revisione dell’archivio eliminando tutti i donatori minorenni. In base al comma 3 dell’art. 4 della Legge 1° aprile 1999, n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti” infatti: «Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori esercenti la potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonché per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati».
Che cosa è il trapianto?
Il trapianto è un’efficace terapia per alcune gravi malattie che colpiscono gli organi o tessuti del corpo umano e che non sono curabili in altro modo. Grazie all’esperienza acquisita negli ultimi anni il trapianto consente al paziente una durata e una qualità di vita che nessun’ altra terapia è in grado di garantire. Non tutti i pazienti che necessitano di trapianto però possono riceverlo a causa dello scarso numero di donatori.
Chi può divenire donatore di organi?
I donatori di organi sono persone di qualunque età che muoiono in ospedale nelle Unità di Rianimazione, a causa di una lesione irreversibile al cervello (emorragia, trauma cranico, aneurisma etc.) o di un prolungato arresto cardiaco, accertato tramite elettrocardiogramma per almeno 20 minuti, che abbiano prodotto la totale distruzione delle cellule cerebrali causando la morte del paziente per irreversibile e completa cessazione dell’attività cerebrale. Tutti gli organi sono prelevabili. In presenza di malattie infettive trasmissibili, l’idoneità dell’organo al trapianto è scrupolosamente valutata dai medici con specifici esami. In qualche caso, la malattia di uno o più organi non pregiudica la utilizzazione di altri organi o tessuti per il trapianto.
Quali sono gli organi e i tessuti che si possono prelevare?
Gli organi che si possono prelevare sono i reni, il fegato, il cuore, il pancreas, i polmoni e l’intestino, mentre i tessuti sono le cornee, il tessuto osseo, le cartilagini, i tendini, la cute, le valvole cardiache, i vasi sanguigni.
A chi si trapiantano gli organi?
Gli organi prelevati vengono trapiantati ai pazienti selezionati tra tutti quelli iscritti in lista di attesa. La selezione del ricevente è effettuata in base a criteri oggettivi e trasparenti (compatibilità clinica ed immunologica) che favoriscono la massima riuscita del trapianto. I tessuti prelevati possono essere conservati in banche appositamente attrezzate prima di essere utilizzati sul ricevente.
Si può vendere o acquistare un organo?
No, è illegale vendere o comprare organi umani. La donazione degli organi e tessuti è un atto anonimo e gratuito di solidarietà. Non è permessa alcun tipo di remunerazione economica e non è possibile conoscere l’identità del donatore e del ricevente
Le confessioni religiose sono favorevoli alla donazione degli organi?
La maggioranza delle religioni o confessioni religiose occidentali sostengono senza alcun dubbio la donazione e il trapianto degli organi. La Chiesa Cattolica ha sottolineato in molte occasioni che la donazione degli organi è un atto supremo di generosità, carità e amore. Altre religioni, fra cui quella Ebraica, Islamica e dei Testimoni di Geova non pongono nessuno ostacolo alla donazione.
Dove si effettuano i trapianti?
Il trapianto di organi in Italia viene eseguito negli ospedali o strutture sanitarie accreditate dalle Regioni ed è totalmente gratuito per il ricevente.
Dove si prelevano gli organi?
Gli organi sono prelevati nelle sale operatorie degli ospedali accreditati dalla Regione o dal Ministero, da équipe medico-chirurgiche che operano nel più’ grande rispetto del corpo del defunto. Dopo il prelievo, il corpo del defunto è a disposizione dei congiunti per le procedure relative alla sepoltura.
Quando avviene il prelievo degli organi?
Quando sia stata accertata e documentata la morte encefalica o morte cerebrale, stato definitivo e irreversibile. L’accertamento e la certificazione di morte sono effettuati da un collegio di tre medici (medico legale, anestesista-rianimatore, neurofisiopatologo) diversi da chi ha constatato per primo la morte e indipendenti dall’équipe che effettuerà il prelievo e trapianto. Questi medici accertano la cessazione totale e irreversibile di ogni attività del cervello per un periodo di osservazione non inferiore a 6 ore.
Quali patologie comportano l’esclusione totale da qualsiasi prelievo?
Vengono categoricamente esclusi da qualsiasi tipo di prelievo pazienti con:
– sieropositività da HIV1 o HIV2;
– positività contemporanea ad epatite B e D;
– tumori maligni in atto (tranne alcune precise eccezioni);
– infezioni sistemiche sostenute da microorganismi per i quali non esistono opzioni terapeutiche praticabili;
– malattie da prioni accertate.